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Niente ricongiunzione Enasarco-Inps

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Lunedí 01 Luglio 2013

Posseggo sei anni di contributi presso la Fondazione Enasarco e altri contributi al l'Inps. Posso chiedere la ricongiunzione di questi sei anni di contribuzione con quelli Inps? Se non vi è tale possibilità, che fine faranno questi contributi? Un mio amico mi ha parlato anche della possibilità della prosecuzione volontaria presso l'Enasarco ma non mi ha saputo indicare i requisiti. Potete aiutarmi?

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Va evidenziato che i contributi versati all'Enasarco da agenti e rappresentanti di commercio non possono formare oggetto di ricongiunzione secondo le leggi 29 del 7 febbraio 1979 e 45 del 5 marzo 1990. Il motivo è semplice: questa ricongiunzione dei periodi assicurativi è prevista tra fondi previdenziali obbligatori (Assicurazione generale obbligatoria, Ago, dei lavoratori dipendenti) e quelli esclusivi, sostitutivi o esonerativi di tale assicurazione generale obbligatoria.
Le prestazioni erogate dall'Enasarco hanno, infatti, natura integrativa, e non sostitutiva, dell'assicurazione generale per gli esercenti attività commerciali (legge 613/1966) gestita dal l'Inps.
Gli agenti, iscritti all'Enasarco a partire dal 1° gennaio 2012, se in possesso di un'anzianità contributiva minima di almeno cinque anni, potranno ottenere, a decorrere dal 2020, la corresponsione, al compimento dei 65 anni di età, di una rendita reversibile calcolata con il metodo contributivo, ridotta in misura pari al 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 90, salvo che non intendano accedere al versamento volontario dei contributi.
Quando l'agente cessa, temporaneamente o definitivamente, l'attività e non è titolare di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, può ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari con contributo a suo totale carico a condizione che possieda almeno cinque anni di contributi, contro i sette anni precedenti, dei quali almeno tre nel quinquennio anteriore alla cessazione dell'attività stessa. La riduzione a cinque anni di contributi per l'autorizzazione ai versamenti volontari è legata alla rendita contributiva che si può ottenere, appunto, con cinque anni di contribuzione, salvo optare, se si vuole una pensione di importo più elevato, per la prosecuzione volontaria.
La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione del l'attività. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso alla maturazione dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.
Per completezza informativa, va segnalato che l'agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale, provando, con apposita documentazione, l'esistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa e il relativo ammontare. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per la copertura di periodi contributivi già colpiti dalla prescrizione. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve effettuarsi entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di un'altra procedura concorsuale.
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Lunedí 01 Luglio 2013
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